Agriturismo online

Chi può svolgere l'attività agrituristica?

L'attività agrituristica può essere esercitata esclusivamente:

dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, cosi come disponeva l'abrogata normativa e quella vigente all'Art. 2 della L. n.96/2006. E imprenditore agricolo

"chi esercita una delle seguenti attività: coltivatone del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Pertanto per avere la qualifica di semplice imprenditore agricolo si deve essere in possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) di un fondo, di un bosco, di un allevamento di animali oppure di svolgere un'attività connessa.

Per attività connesse

"Si intendono comunque (connesse) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolatone, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di ammali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzatone prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzatone del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, D.lgs. n. 228 del 2001)."

Dunque per esercitare l'agriturismo è sufficiente essere, sotto il profilo giuridico, semplice agricoltore, non quindi imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto o altra figura imprenditoriale.
L'attività agrituristica consiste, come già detto, nella "ricezione (accoglienza) e ospitalità (alloggio)" "attraverso l’utilizzo della propria azienda (agricola) in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di ammali".

Per quanto alla forma giuridica del soggetto autorizzato a svolgere l'attività la precedente normativa si limitava a stabilire che le attività potevano essere " esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od assodati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile". Mentre la nuova normativa nazionale, sempre all'Art. 2, aggiunge che gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività anche sotto ogni forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, ciò significa che gli imprenditori possono esercitare l'attività agrituristica sotto ogni forma giuridica.