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Ripartizione delle funzioni in ambito agrituristico tra Regioni, Province e Comuni

Come sopra citato, alle regioni competono le più ampie e autonome funzioni legislative e amministrative in ambito agrituristico. Per una migliore e funzionale organizzazione amministrativa le regioni provvedono a decentrare alcuni compiti ad altre strutture territoriali quali province e comuni. Si propone una struttura di massima sulle possibili ripartizioni di compiti e di funzioni tra regioni, province e comuni prendendo un modello regionale che ha già provveduto in tal senso. Si ricorda che la legge 96/2006 è una legge quadro che interviene in una materia già oggetto di potestà legislativa concorrente da parte delle regioni. Dunque la legge prevede che le regioni uniformino ai principi fondamentali contenuti in essa, (nella parte non censurata dalla Corte Costituzionale), le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le regioni a statuto speciale provvedono alle finalità della legge in commento in conformità al loro statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Alle regioni spetta, secondo la legge nazionale che tiene conto della normativa costituzionale (l. n. 3/2001), i seguenti compiti e funzioni:

  • disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • definire i criteri, limiti ed obblighi amministrativi aziendali per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
  • definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti;
  • disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande rientrante ai fini dell'attività agrituristica;
  • definire i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare;
  • disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, ai fini del conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare corsi di preparazione;
  • disciplinare la procedura di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite ai periodi di alta e di bassa stagione;
  • incentivare, ai fini della promozione dell'attività di turismo equestre, all'acquisto e all'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, con l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio, nonché degli itinerari di turismo equestre;
  • promuovere le attività di studio, ricerca, sperimentazione formazione professionale e promozione.