agriturismi, b&b e alberghi ![]() |
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Ripartizione delle funzioni in ambito agrituristico tra Regioni, Province e ComuniCome sopra citato, alle regioni competono le più ampie e autonome funzioni legislative e amministrative in ambito agrituristico. Per una migliore e funzionale organizzazione amministrativa le regioni provvedono a decentrare alcuni compiti ad altre strutture territoriali quali province e comuni. Si propone una struttura di massima sulle possibili ripartizioni di compiti e di funzioni tra regioni, province e comuni prendendo un modello regionale che ha già provveduto in tal senso. Si ricorda che la legge 96/2006 è una legge quadro che interviene in una materia già oggetto di potestà legislativa concorrente da parte delle regioni. Dunque la legge prevede che le regioni uniformino ai principi fondamentali contenuti in essa, (nella parte non censurata dalla Corte Costituzionale), le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le regioni a statuto speciale provvedono alle finalità della legge in commento in conformità al loro statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione. Alle regioni spetta, secondo la legge nazionale che tiene conto della normativa costituzionale (l. n. 3/2001), i seguenti compiti e funzioni:
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