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Funzioni amministrative - piano agrituristico
La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, adotta, al seguito del giudizio della competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:
- le zone di prevalente interesse agrituristico;
- le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;
- le azioni di sostegno all'agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;
- gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;
- le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.
La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
Ancora, potrebbe essere istituito un "tavolo regionale dell'agriturismo" presso la struttura regionale competente in materia per l'esercizio della funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale.
Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano agrituristico, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale. Le azioni e gli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale verranno poi trasmesse alla regione in questione.
La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento.
La regione delega solitamente le province per la tenuta dell'elenco degli operatori del turismo rurale, a cui i gerenti dell'agriturismo devono obbligatoriamente iscriversi. Infatti, coloro che esercitano attività di turismo rurale fanno parte di un apposito lista istituito presso ciascuna amministrazione provinciale anche ai fini della concessione di contributi. In riguardo all'elenco di riferimento la regione può delegare la provincia inoltre anche per valutare l'idoneità dei soggetti richiedenti ammissione.
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