Agriturismo online

Disciplina Regionale

In seguito alla legge quadro n. 730/85 è stata emanata la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, in particolare l'art. 117, sulla ripartizione della competenza legislativa fra lo Stato e le regioni, norma che ha riconosciuto alle regioni la competenza legislativa sia nella materia dell'agricoltura che in quella del turismo.

Infatti nel quadro della ripartizione delle competenze normative fra Stato e regioni, come dalla modifica costituzionale di cui alla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, l'agricoltura ed il turismo, quindi l'agriturismo, rientrano nell'ambito delle materie, per le quali il comma quarto dell'art. 117 cost. attribuisce alle Regioni la competenza"esclusiva". In tale ambito ricadono, del resto tutte le materie relative allo sviluppo delle attività produttive non menzionate nel comma terzo di detto articolo, ivi comprese, quelle
concernenti l'agricoltura ed il turismo (delle quali l'"agriturismo" rappresenta una specifica interazione).
Con la nuova legge quadro n. 96/2006, parzialmente censurata dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 339/07), sono state chiarite definitivamente le rispettive competenze dello Stato e delle regioni in merito alla disciplina dell'attività agrituristica.